Percorsi dell’illuminismo giuridico. Dalla crisi dell’antico regime al principio di legalità

di Nunzio Ciullo

L’assolutismo politico e giuridico, discendente dalla concentrazione del potere nel Princeps, trova – durante il Settecento – un deciso contraltare nell’attività di quei giuristi più attenti e impegnati in una necessaria riforma del diritto. L’ancièn regime, che sopravvive fino alla Rivoluzione francese, vede contrapporsi a una schiera di giuristi pratici – meri applicatori di norme giuridiche – una diversa schiera di giuristi teorici protèsi, invece, verso una razionalizzazione del diritto e al suo ritorno a una dimensione di giusnaturalistica.

Prova di ciò è il complesso dibattito intorno alla funzione e graduazione delle pene, segno del tentativo di sostituire alla funzione strettamente repressivo-punitiva della sanzione penale una funzione cd. retribuiva. Inoltre, il razionalismo illuministico ha dei corollari rilevanti sotto vari profili giuridici.

Dal punto di vista delle istituzioni, la figura del Princeps – sommo detentore della sovranità e del potere politico – viene soppiantata dal principio democratico, che si impone quale nuovo criterio regolativo della vita associata.

La nuova figura istituzionale, emergente dalle macerie dell’antico regime, è un soggetto intrinsecamente diverso da quello precedente, che vede capovolto il principio stesso di legittimazione all’esercizio della sovranità. A corroborare tale nuovo soggetto democratico è il principio di tripartizione del potere. La legge ordinaria è il nuovo baluardo di certezza del diritto.

Per quel che concerne la forma di Stato, si assiste al passaggio dal precedente Stato giurisdizionale allo Stato di diritto. Il primo, vigente quale modello istituzionale fino alla caduta dell’ancièn regime, si connota per il ruolo preponderante – nell’applicazione del diritto – dei giudici e dei giuristi pratici. Lo Stato che si va delineando, a seguito della Rivoluzione borghese del 1799, viene comunemente indicato come Stato di diritto, modello istituzionale che consacra il primato della legge ordinaria quale fonte di produzione del diritto. È il trionfo del principio di legalità che, tuttavia, conduce pure a un’eccessiva tecnicizzazione dell’attività dell’operatore giuridico.

L’articolo completo è disponibile sul numero 2 (2020) di “Riscontri”

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